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Lo statuto del reparto

Lo statuto del Reparto Donatori Sangue Montegrappa:

Presentazione:

– nell’anno 1962 la Sezione A.N.A. “Monte Grappa” di Bassano costituiva al suo interno un Reparto Donatori di Sangue per esigenze ospedaliere del Territorio, con reclutamento di volontari tra gli iscritti all’A.N.A. Bassanese – giusta autorizzazione n° 1415 del Medico Provinciale di Vicenza datata 2 febbraio 1962;
– al fine di fornire un’esauriente risposta alle crescenti necessità espresse dal Territorio, la proposta di adesione al Reparto veniva estesa in un primo tempo ai familiari degli alpini e, successivamente, agli amici e simpatizzanti dell’A.N.A., comunque in sintonia con gli ideali e le finalità socio-umanitarie dell’Associazione stessa;
– a fronte del considerevole incremento delle adesioni, negli anni ‘80 veniva concessa al Reparto Donatori di Sangue piena autonomia gestionale, patrimoniale e di bilancio;
– fermo restando il collegamento morale e promozionale con la Sezione A.N.A., anche in vista di una più efficace opera di proselitismo tra i soci e i familiari dei Gruppi Alpini dipendenti, veniva istituita l’Associazione REPARTO DONATORI DI SANGUE “MONTE GRAPPA” (di seguito, per brevità, R.D.S. “Monte Grappa”)
L’Associazione è rappresentata graficamente da un simbolo raffigurante il nome della stessa ed elementi grafici che richiamano sinteticamente gli scopi dell’Associazione. La grafica e l’uso del simbolo/logo di cui sopra sono disciplinati dal Consiglio Direttivo R.D.S. ed il simbolo/logo non può essere utilizzato da terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente.
– l’Assemblea dei Capigruppo, riunita in seduta straordinaria del R.D.S., il 9 dicembre 2001, rendeva ufficiale, con l’approvazione dell’Atto Costitutivo, il REPARTO DONATORI DI SANGUE “MONTE GRAPPA”, con sede in via dei Lotti n. 40 – 36061 – Bassano del Grappa (VI);
Tutto ciò premesso e considerato, si enunciano qui di seguito i principi di ispirazione e le caratteristiche strutturali e di funzionamento del R.D.S. “Monte Grappa”, costituenti lo Statuto del medesimo.
L’Associazione opera ed agisce nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 1  Denominazione e sede
E’ costituito nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs.  117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: Reparto Donatori di Sangue “Monte Grappa” ODV, (di seguito, per brevità: R.D.S. “Monte Grappa” ODV); assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in via dei Lotti 40 nel comune di Bassano del Grappa.
In caso di trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione R.D.S. “Monte Grappa” ODV è un’Associazione organizzata in Gruppi, che sono denominati R.D.S. “Monte Grappa” Gruppo di (Nome del paese di appartenenza), essi hanno una sede propria e sono tenuti a comunicarla agli organi di competenza, per gli adempimenti previsti; la locazione della sede legale è comunque depositata presso l’Associazione.  
I simboli del R.D.S. “Monte Grappa” ODV sono i loghi, il Labaro per il Reparto ed il Gagliardetto per i Gruppi, eventuali modifiche dei simboli devono essere approvate dall’Assemblea ordinaria dei Delegati.
Il Presidente del Reparto è detentore dei simboli.

Art. 2  Statuto
L’Associazione di volontariato ed i suoi Gruppi sono disciplinati dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari dell’Associazione e dei Gruppi.

Art. 3  Carattere del Reparto ed efficacia dello Statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Ciascun Gruppo, tenuto ad adottare e ad osservare il presente Statuto, è provvisto di propri organismi di coordinamento e gestione che hanno piena autonomia e responsabilità nella promozione e nell’organizzazione delle attività sociali del Gruppo stesso, operando nel territorio. La specifica disciplina relativa al funzionamento dei Gruppi è prevista nel presente statuto e da apposito Regolamento.

Art. 4  Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5  Finalità e attività
L’Associazione esercita in via principale attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
 – interventi e prestazioni sanitarie, come previsto all’art. 5 lettera b, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
   n. 117;
– collaborare con la Struttura Sanitaria per garantire quantitativamente e qualitativamente la donazione di
  sangue.
– inserire nella propria organizzazione i donatori volontari di sangue, assicurando loro l’assistenza e l’aiuto
  compatibili con le proprie possibilità;
– contribuire alle attività di volontariato in ambito sociale del territorio.
Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi il R.D.S. “Monte Grappa” ODV si impegna a:
– fare opera di propaganda per diffondere il più possibile nella società la consapevolezza dell’importanza di
  rispondere alle necessità e la convinzione dell’alto significato morale della donazione di sangue a chiunque ne
  abbia bisogno;
– attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore
– attività di monitoraggio e di chiamata programmata per le donazioni;
– attività di formazione organizzativa e sanitaria.
Viene altresì riconosciuta all'Associazione ed ai Gruppi associati la possibilità di svolgere attività secondarie, nel rispetto delle leggi vigenti.
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6  Soci e modalità di adesione
Sono soci dell’Associazione, con l'adesione al Gruppo prescelto, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Per l’iscrizione o partecipazione all’Associazione non è previsto il versamento di quote associative.
– Coloro che desiderano aderire al R.D.S. “Monte Grappa” ODV debbono farne domanda su apposito modulo già predisposto dal DIMT. Gli aderenti possono essere iscritti al R.D.S. “Monte Grappa” ODV ed aderire ai Gruppi locali come soci donatori periodici.
L’Associazione riconosce anche l’ammissione a socio onorario e socio sostenitore.

– Socio donatore periodico – Acquisisce la qualifica di socio donatore periodico colui che, all’atto della prima donazione, s’impegna a donare il proprio sangue secondo i principi e nell’osservanza del presente Statuto e del Regolamento annesso.
Le persone aspiranti donatori devono possedere tutti i requisiti psico-fisici previsti dalle norme di legge. Tali requisiti devono comunque essere accertati dal Medico responsabile del Centro Trasfusionale.
Una volta che l’aspirante donatore sarà dichiarato idoneo, verrà iscritto in un registro telematico conservato dal Centro Trasfusionale e nella segreteria dell’Associazione e dei Gruppi.
Il R.D.S. “Monte Grappa” ODV rilascerà al neo-donatore idoneo, alla prima donazione, una tessera dell’Associazione con i suoi dati anagrafici e il suo gruppo sanguigno. Questa servirà allo stesso per iscrivere le proprie donazioni.

– Soci onorari:
– Diventano soci onorari: tutti i Presidenti del Reparto decaduti dal loro mandato e i donatori che, impossibilitati a donare sangue, abbiano effettuato un minimo di 15 donazioni e svolgano attività a favore dell’Associazione.

– Soci sostenitori – Il Consiglio Direttivo può nominare come soci sostenitori enti e persone giuridiche che collaborano e in modo continuativo col R.D.S. “Monte Grappa” ODV o con i Gruppi o li sostengono finanziariamente.
Ad essi il Consiglio Direttivo rilascerà un’apposita tessera, che dovrà essere validata ogni tre anni dal Presidente del Gruppo di pertinenza, oppure dal Presidente del R.D.S. “Monte Grappa” ODV; i Soci Sostenitori non possono ricoprire cariche sociali od esercitare il diritto di voto nelle attività dell’Associazione
Tutti i soci durante l’esplicazione delle attività di volontariato sono coperti da polizza assicurativa ai sensi di legge.

Art. 6 bis Collaboratori Volontari
L’Associazione può avvalersi e riconoscere coloro che non potendo fare donazioni di sangue prestano la loro opera in modo continuativo per il buon funzionamento dell’Associazione e dei Gruppi. Non possono ricoprire cariche sociali od esercitare il diritto di voto nelle attività dell’Associazione ma saranno riconosciuti con apposito documento ai fini assicurativi.

Art. 7  Diritti e doveri degli associati
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali dell’Associazione, come delegati, e del Gruppo di pertinenza e di essere eletti
    negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività   prestata, ai sensi di
    legge;
d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
    economico-finanziario, consultare i verbali;
e) votare in Assemblea, del Gruppo di appartenenza, purché iscritti nel libro degli associati aventi diritto,
    ciascun associato ha diritto ad un voto;
f) essere rappresentati presso l’associazione con le modalità previste;

e il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
    personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente
    per fini di solidarietà.

Art. 8  Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Art. 9  Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta.
L’esclusione avviene quando il socio:
– contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;
– interrompe la collaborazione con l’Associazione per più di due anni senza giustificato motivo;
– passa ad altra Associazione di Donatori di Sangue;
L’esclusione per attività contro l’Associazione è valutata dal Collegio dei Probiviri e deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Va riconosciuta la possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea del R.D.S. “Monte Grappa” ODV, che dovrà eventualmente ratificare l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10  Gli organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
– Assemblea dei Delegati;
– Consiglio Direttivo del Reparto, quale organo di amministrazione;
– Presidente del Reparto;
– Vicepresidente;
– Collegio dei Probiviri;
– Collegio dei Revisori dei conti.

Sono organi sociali dei Gruppi:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio Direttivo del Gruppo, quale organo di amministrazione;
– Presidente del Gruppo;
– Vicepresidente.
– Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11  L’Assemblea
L’Assemblea dell’Associazione è l’organo sovrano ed è composta dai Delegati dei soci nominati dai Gruppi e dai componenti del Consiglio Direttivo del Reparto con voto deliberativo.
I Consiglieri del Reparto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.
– I Delegati rappresentano tutti i Gruppi in misura di uno ogni 50 donazioni, o frazione superiore a 25, effettuate dal Gruppo stesso nell’anno precedente. Ai Gruppi con meno di 25 donazioni spetta comunque un Delegato.
I Delegati devono essere nominati dai rispettivi Direttivi dei Gruppi. Al Presidente del Gruppo spetta di diritto di far parte dei Delegati del Gruppo stesso.
-Il Reparto trasmetterà, in tempo utile, le deleghe ai Presidenti dei Gruppi perché siano completate con il nome del Delegato. Ogni Delegato potrà rappresentare al massimo un altro Delegato del suo Gruppo.
– Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente del Gruppo, e saranno consegnate al Presidente del Seggio Elettorale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario e data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione o sul sito internet.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei Presidenti dei Gruppi o quando il Direttivo del Reparto lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea del Gruppo è l’organo sovrano, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Gruppo o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario e data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo o sul sito internet.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti i soci.

Art. 12  Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dell’Associazione:
a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
b)  determina le linee generali programmatiche delle attività dell’Associazione;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
    responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
f)  approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
    competenza.

L’Assemblea dei Gruppi:
a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
b) determina le attività che saranno attuate nel rispetto dei principi dettati dal R.D.S.;
c)  approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
    responsabilità nei loro confronti;
e)  approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
    competenza.

Art. 13  Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta l’anno, al massimo entro il 30 aprile, a cura del Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Delegati, conferendo delega scritta. Ciascun Delegato è portatore di un numero massimo di 1 delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, I Consiglieri del Direttivo dell’Associazione non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria dei Gruppi deve essere convocata almeno una volta all’anno, al massimo entro il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio del Gruppo.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14  Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria dell’Associazione modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto.

Assemblea straordinaria dei Gruppi:
All’Assemblea straordinaria spetta la possibilità di formulare proposte di modifica dello statuto, da sottoporre poi all’Assemblea straordinaria del R.D.S. “Monte Grappa” ODV, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

Art. 15  Organo di amministrazione
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è l’organo di amministrazione, governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, o da un suo delegato ed è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
– Il Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV è composto da un numero dispari di Consiglieri così suddivisi:
1) da 11 a 13 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Delegati;
2) da 6 a 8 Consiglieri Mandamentali eletti, uno in ogni singolo Mandamento, con apposito regolamento, dai Presidenti dei Gruppi di pertinenza e posti a ratifica, con voto palese, all’Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Entrambi i Consiglieri avranno voto deliberativo.
– Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo 6 Consiglieri con voto consultivo:
3 Revisori dei conti; 3 Probiviri.
L’organo di amministrazione è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
– Il Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV, eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni. I membri eletti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dei Gruppi è l’organo di amministrazione del Gruppo, lo governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti con un minimo di 5 ed un massimo di 15.
I membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili possibilmente per un massimo di tre mandati consecutivi. Qualora un Consigliere non intervenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo alla riunione del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio può dichiararlo decaduto e sostituirlo.
In caso di sfiducia o mancanza del numero legale per le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà gestito da un commissario nominato dal Consiglio Direttivo del Reparto che provvederà a convocare l’Assemblea per il suo rinnovo.  
L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente del Gruppo o da un suo delegato ed è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) predisporre la relazione morale ed il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) collaborare con il Presidente del Gruppo nella direzione ed amministrazione del Gruppo;
c) designare i delegati per le assemblee del Reparto.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 16  Il Presidente
Il Presidente, dell’Associazione o del Gruppo, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea del Consiglio Direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente può essere eletto per 3 mandati consecutivi.
Al Presidente uscente, che abbia già svolto i tre mandati, è concesso in via straordinaria, per favorire il passaggio delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo, la possibilità di candidarsi come Consigliere per un ulteriore mandato.

Art. 17  Organo di Revisione dei conti (per RDS e Gruppi)
– Il Collegio dei Revisori dei conti, viene eletto dall’Assemblea in numero di tre membri, che possono essere scelti anche fra persone non socie.  Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione o del Gruppo con voto consultivo, durano in carica 3 anni e sono eleggibili per 3 mandati consecutivi.
Il collegio dei Revisori dei conti elegge al suo interno un Presidente e ha il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria del R.D.S. “Monte Grappa” ODV o del Gruppo, verificando semestralmente i conti consuntivi e le relative pezze giustificative.
– Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Deve accompagnare i bilanci consuntivi con una propria relazione esprimendo il proprio parere in merito alla gestione amministrativa.
I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18  Consiglio dei Probiviri
– Il Consiglio dei Probiviri, viene eletto dall’Assemblea in numero di tre membri, che fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono eleggibili per 3 mandati consecutivi.
Ha il compito di:
a) – vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) – recepire le segnalazioni riguardanti la condotta dei soci ed il loro contegno in servizio. Le stesse dovranno essere verificate, mediate ove possibile, e relazionate al Consiglio Direttivo allo scopo di non compromettere il decoro degli associati ed il prestigio dell’Associazione.
c) – proporre al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni previste dal regolamento.
– I Gruppi, in caso di controversie tra i soci o tra i soci e il Gruppo, possono rivolgersi al Consiglio dei Probiviri del R.D.S. “Monte Grappa” ODV.
Art. 19 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 sono costituite da:
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge.

Art. 20  I beni                                                                                                                          
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 21  Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22  Bilancio
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, verificato dal Consiglio dei Revisori che forniscono relazione di regolarità contabile, discusso e approvato in prima istanza dal Consiglio Direttivo e poi viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23  Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24  Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 25  Personale retribuito
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26  Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27  Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28 Assicurazione dell’Associazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 29  Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
In caso di scioglimento del Gruppo il patrimonio sarà gestito e assorbito dal R.D.S.

Art. 30  Riconoscimenti e Premiazioni
– A tutti i Consiglieri del Reparto e a tutti i Presidenti di Gruppo, alla fine del loro mandato sarà consegnato un riconoscimento in forma solenne dal R.D.S. “Monte Grappa” ODV.
– Il Consiglio Direttivo del Gruppo segnalerà al Presidente del R.D.S. “Monte Grappa” ODV i nominativi dei propri soci meritevoli per le donazioni effettuate.
– Ai donatori meritevoli, a seconda delle donazioni effettuate, vengono assegnati dei riconoscimenti:
a) dopo 15 donazioni;
b) dopo 31 donazioni;
c) dopo 51 donazioni;
d) dopo 71 donazioni;
e) dopo 100 donazioni.
La consegna del premio ai Donatori a), b), c) sarà fatta, in forma solenne, nella manifestazione principale del Gruppo, mentre ai Donatori d) ed e) la consegna del premio sarà fatta, in forma solenne, dal R.D.S. “Monte Grappa” ODV.
Il tipo di riconoscimento sarà opportunamente deciso e riportato sul Regolamento dell’Associazione.

Art. 31  Costituzione dei Mandamenti
– Per un migliore funzionamento del Reparto i Gruppi saranno organizzati in Mandamenti in base alle esigenze territoriali.
Ogni Mandamento deve essere rappresentato in Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV dal suo Consigliere Mandamentale.
L'elezione del Consigliere Mandamentale sarà eletto dai Presidenti dei Gruppi, nel rispetto del regolamento del Reparto.  
Il Consigliere Mandamentale dovrà essere un valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi, per rendere più efficace e rapida l’azione direttiva, per incentivare l’attività e per accelerare la diramazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere Mandamentale vigila sull’attività dei Gruppi del Mandamento, del quale coordina le iniziative e le manifestazioni. Riunisce i Presidenti dei Gruppi del Mandamento almeno 2 volte l’anno e redige il verbale delle riunioni da trasmettere all’Associazione ed ai Presidenti dei Gruppi di competenza. Convoca e presiede il Direttivo dei Gruppi per l’elezione delle cariche sociali degli stessi.
– I Mandamenti devono essere costituiti dal Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV e possono essere variati nella loro composizione in base alle esigenze territoriali. o per inserimento di nuovi Gruppi.

Art. 32 Contributi ai Gruppi
– Il Consiglio Direttivo del R.D.S. “Monte Grappa” ODV stabilisce eventuali contributi ordinari da corrispondere ai Gruppi in base alle donazioni effettuate dai propri soci e contributi straordinari in base a delibere del Consiglio Direttivo.
– Detti contributi, di cui il Consiglio fisserà la misura e le modalità di corresponsione, dovranno essere impiegati, secondo quanto stabilito dalla Legge. E’ fatto obbligo di rendicontare le spese riferite ai contributi ordinari all'Associazione, su apposito modulo, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 33  Doveri dei Gruppi verso l’Associazione
– I Gruppi aderenti al Reparto Donatori di Sangue “Monte Grappa” ODV si impegnano ad accettare e a rispettare tutte le norme previste nel presente Statuto e nei regolamenti dell’Associazione.
Il Direttivo dei Gruppi risponde delle proprie azioni e delibere e ne assume ogni responsabilità civile e penale.
I Gruppi hanno l’obbligo di consegnare all'Associazione il bilancio consuntivo (anno solare precedente) approvato (secondo lo schema assegnato) entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
Tenere presso la loro sede:
– un eventuale inventario dei beni immobili e beni registrati mobili;
– le pezze giustificative relative alle spese sostenute nel bilancio;
– tutti gli atti deliberativi e amministrativi del Gruppo.

Art. 34  Costituzione di un Nuovo Gruppo
– Nei comuni, frazioni o quartieri in cui il R.D.S. “Monte Grappa” ODV non è rappresentato con un Gruppo, su richiesta di almeno 7 donatori, il Consiglio Direttivo delega al Presidente dell’Associazione la costituzione del nuovo Gruppo e l’iscrizione al DIMT.
Al raggiungimento di almeno 20 Donatori il Presidente convoca l’Assemblea costitutiva del Gruppo.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Consigliere suo delegato.
– In tale Assemblea sarà eletto anche il Consiglio Direttivo del Gruppo, che dovrà essere composto almeno da 5 membri.
– Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica tre anni ed eleggerà al suo interno le cariche sociali previste per i Gruppi. Il nuovo Gruppo sarà inserito nel Mandamento più attinente alle esigenze territoriali. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento.

Art. 35  Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Statuto approvato nell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del 21 ottobre 2018.

-Regolamento dei Gruppi; approvato in Assemblea dei Capigruppo il 26 Ottobre 2014

-Regolamento per L’elezione del Consigliere Mandamentale: approvato in Consiglio Direttivo del 01 Dicembre 2014.

-Regolamento di Partecipazione alle Cerimonie Ufficiali R.D.S.: approvato in Consiglio Direttivo del 01 Dicembre 2014.

-Regolamento per l’uso dell’Automezzo di Proprietà del Reparto: approvato in Consiglio Direttivo del 01 Dicembre 2014.